1.2.1. Classificazione degli atti
Gli atti sono classificati in rubriche (L I, L II ecc.) e sottorubriche («Regolamenti», «Direttive» ecc.) secondo un ordine specifico.
Gli atti sono classificati in rubriche (L I, L II ecc.) e sottorubriche («Regolamenti», «Direttive» ecc.) secondo l'ordine indicato di seguito (cfr. anche struttura della Gazzetta ufficiale su EUR-Lex).
L I — Atti legislativi
- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni
- Bilanci
L II — Atti non legislativi
- Accordi internazionali
- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni
- Raccomandazioni
- Orientamenti
- Regolamenti interni e di procedura
- Atti adottati da organismi creati da accordi internazionali
- Accordi interistituzionali
L III — Altri atti
- Spazio economico europeo
La rubrica temporanea L IV — Atti adottati prima del 1º dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom (ora soppressa) includeva gli atti adottati prima del 1º dicembre 2009, in applicazione dei trattati CE, UE e Euratom.
Per ciascuna rubrica gli atti sono classificati:
- per tipo (regolamento, direttiva, decisione, bilancio ecc.), e
- in ordine d’autore (cfr. punto 3.4.2): Parlamento europeo, Consiglio europeo, Parlamento europeo e Consiglio, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia dell’Unione europea, Banca centrale europea, Corte dei conti ecc.
Per la rubrica L II, sottorubriche «Regolamenti», «Direttive» e «Decisioni», conformemente all’ordine summenzionato e per gli autori in questione, gli atti sono classificati nel seguente ordine:
- atti basati direttamente sui trattati;
- atti delegati;
- atti di esecuzione.
Cfr. esempi in «Tabelle di sintesi».
Rubriche
La serie L della Gazzetta ufficiale include le rubriche riportate di seguito.
L I — Atti legislativi
La rubrica L I riguarda gli «atti legislativi» ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero regolamenti, direttive e decisioni adottati con:
- «procedura legislativa ordinaria» (adozione congiunta da parte del PE e del Consiglio), o
- «procedura legislativa speciale» (adozione da parte del Consiglio con la partecipazione del PE o adozione da parte del PE con la partecipazione del Consiglio).
La rubrica Atti legislativi riguarda anche il bilancio annuale dell’Unione europea, adottato secondo una procedura legislativa speciale, e i bilanci rettificativi a esso relativi.
Il bilancio annuale dell’Unione europea era anteriormente definito «bilancio generale». Nel 2022, il titolo dell’atto di adozione definitiva venne cambiato in «Adozione definitiva del bilancio annuale dell’Unione europea».
Prima del 1º dicembre 2009, il bilancio dell’Unione europea era pubblicato nella rubrica L II (Atti non legislativi) con l’atto d’adozione intitolato («Adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea»). Lo stato delle entrate e delle spese delle agenzie, che era pubblicato nella serie L, a partire dal 1º dicembre 2009 rientra negli atti pubblicati nella serie C.
L II — Atti non legislativi
La rubrica L II riguarda gli «atti non legislativi» ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero regolamenti, direttive e decisioni che non sono adottati con procedura legislativa [atti delegati (articolo 290) e di esecuzione (articolo 291) e atti basati direttamente sui trattati (atti relativi ad accordi internazionali, decisioni PESC ecc.)] e altri atti (indirizzi della BCE, raccomandazioni ecc.).
L III — Altri atti
La rubrica L III riguarda gli «altri atti», per esempio gli atti dello Spazio economico europeo.