1.2.3. Contenuto
Sono presentati qui un elenco ed esempi di atti pubblicati nella serie L, raggruppati nelle rubriche e sottovoci pertinenti.
Sono presentati qui un elenco ed esempi di atti pubblicati nella serie L, raggruppati nelle rubriche e sottovoci pertinenti.
L I — Atti legislativi
bilancidecisionidirettivenumerazionebilancinumerazionedecisioninumerazionedirettivenumerazioneregolamentiregolamentia) Regolamenti
Questa sottorubrica riguarda i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio (procedura legislativa ordinaria) o da una delle due istituzioni con la partecipazione dell’altra (procedura legislativa speciale):
regolamento (UE) 2015/475 del Parlamento europeo e del Consiglio
regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio
b) Direttive
Questa sottorubrica riguarda le direttive adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio (procedura legislativa ordinaria) o da una delle due istituzioni con la partecipazione dell’altra (procedura legislativa speciale):
direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio
direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio
c) Decisioni
Questa sottorubrica riguarda le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio (procedura legislativa ordinaria) o da una delle due istituzioni con la partecipazione dell’altra (procedura legislativa speciale):
decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio
decisione (UE, Euratom) 2015/457 del Consiglio
d) Bilanci
Questa sottorubrica riguarda i bilanci annuali dell'Unione europea e i relativi bilanci rettificativi, preceduti dal rispettivo atto di adozione definitiva:
adozione definitiva (UE, Euratom) 2023/278 del bilancio annuale dell'Unione europea per l'esercizio 2023
adozione definitiva (UE, Euratom) 2023/1752 del bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2023
Agli atti di adozione definitiva (gli atti che precedono il bilancio annuale o i bilanci rettificativi) è attribuito un numero. Il bilancio annuale propriamente detto non è contraddistinto da alcun numero; ai bilanci rettificativi è invece attribuito un numero interno dall'autore («bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2023»).
L II — Atti non legislativi
accordi internazionaliatti adottati da organismi creati da accordi internazionalidecisionidirettiveindirizzi della Banca centrale europeanumerazioneaccordi internazionalinumerazioneatti adottati da organismi creati da accordi internazionalinumerazionedecisioninumerazionedirettivenumerazioneorientamenti/indirizzinumerazioneraccomandazioninumerazioneregolamenti interni e di proceduranumerazioneregolamentiraccomandazioniregolamenti interni e di proceduraregolamentia) Accordi internazionali
Per «accordi internazionali» (di seguito «accordi») si intendono accordi conclusi dall’Unione europea e/o dalla Comunità europea dell’energia atomica, convenzioni firmate dagli Stati membri, accordi, convenzioni e protocolli stabiliti dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, accordi interni tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, accordi in forma di scambio di lettere ecc.
Come si è già detto, gli accordi non sono numerati. L'Ufficio delle pubblicazioni attribuisce loro solo il numero della Gazzetta ufficiale (che figura nell'intestazione della Gazzetta ufficiale).
Questa sottorubrica riguarda:
- decisioni relative a un accordo, cui è accluso il testo dell’accordo:
decisione (UE) 2015/209 del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
decisione (UE) 2015/105 del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell’Azerbaigian ai programmi dell’Unione
protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell’Azerbaigian ai programmi dell’Unione
- decisioni relative a un accordo, cui non è accluso il testo dell’accordo:
decisione (UE) 2015/1796 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall’impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER
- informazioni relative all’entrata in vigore degli accordi:
informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e Santa Lucia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata [2023/2212]
NB:Queste sono le uniche informazioni a essere pubblicate nella serie L.
b) Regolamenti
Questa sottorubrica riguarda alcuni regolamenti del Consiglio (regolamenti basati direttamente sui trattati e regolamenti di esecuzione), regolamenti della Commissione (regolamenti basati direttamente sui trattati, regolamenti delegati e di esecuzione) e regolamenti della Banca centrale europea:
regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio
regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio
regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione
regolamento di esecuzione (UE) 2015/52 della Commissione
regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea […] (BCE/2015/13)
I regolamenti della Banca centrale europea, ai quali viene attribuito anche un numero interno («BCE/2015/13»), vengono pubblicati con due numeri (cfr. «Doppia numerazione», al punto 1.2.2).
c) Direttive
Questa sottorubrica riguarda alcune direttive del Consiglio (direttive basate direttamente sui trattati e direttive di esecuzione) e direttive della Commissione (direttive basate direttamente sui trattati, direttive delegate e di esecuzione):
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
direttiva (UE) 2015/565 della Commissione
direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione
direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione
d) Decisioni
Questa sottorubrica riguarda:
- decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e decisioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e decisioni adottate di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri:
decisione (UE, Euratom) 2015/578 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
- alcune decisioni del Parlamento europeo:
decisione (UE) 2015/1614 del Parlamento europeo
- decisioni del Consiglio europeo:
decisione (UE) 2018/509 del Consiglio europeo
- alcune decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio:
decisione (UE) 2015/468 del Parlamento europeo e del Consiglio
- alcune decisioni del Consiglio (decisioni basate direttamente sui trattati, comprese le decisioni PESC, e decisioni di esecuzione):
decisione (UE) 2015/1025 del Consiglio
decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio
decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio
- decisioni della Commissione (decisioni basate direttamente sui trattati, decisioni delegate e di esecuzione):
decisione (UE) 2015/119 della Commissione
decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione
decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione
- decisioni della Banca centrale europea:
decisione (UE) 2015/299 della Banca centrale europea […] (BCE/2015/5)
Alle decisioni della Banca centrale europea è inoltre attribuito un numero interno (cfr. «Doppia numerazione», al punto 1.2.2).
Prima del 1º dicembre 2009, si distinguono due tipi di decisione: decisioni ordinarie e decisioni sui generis. La decisione sui generis è contraddistinta, per alcune lingue, da un nome specifico (per esempio, in tedesco il nome è «Beschluss»); inoltre la sua struttura presenta alcuni elementi distintivi:
- mancanza del numero di notifica nel titolo;
- frase introduttiva dell’articolato: «DECIDE/DECIDONO» anziché «HA/HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE»;
- mancanza dell’indicazione del destinatario nell’ultimo articolo.
A partire dal 1º dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, tale distinzione decade; tuttavia la pubblicazione di alcune decisioni prive di destinatario utilizza ancora la struttura delle decisioni sui generis.
e) Raccomandazioni
Questa sottorubrica riguarda raccomandazioni del Consiglio (articoli 121, 126, 140 e 292 TFUE), raccomandazioni della Commissione (articolo 292 TFUE) e raccomandazioni della Banca centrale europea (articolo 292 TFUE):
raccomandazione (UE) 2015/1029 del Consiglio
raccomandazione (UE) 2015/682 della Commissione
Alle raccomandazioni della Banca centrale europea è inoltre attribuito un numero interno (cfr. «Doppia numerazione», al punto 1.2.2).
Le altre raccomandazioni sono pubblicate nella serie C.
f) Indirizzi
Questa sottorubrica riguarda gli indirizzi della Banca centrale europea. A tali indirizzi è attribuito anche un numero interno (cfr. «Doppia numerazione», al punto 1.2.2).
indirizzo (UE) 2015/732 della Banca centrale europea […] (BCE/2015/2)
g) Regolamenti interni e di procedura
Questa sottorubrica riguarda i regolamenti interni e di procedura di istituzioni e organi (i regolamenti interni di uffici e agenzie sono pubblicati nella serie C). I regolamenti interni e di procedura recano un numero alla fine del titolo, fra parentesi quadre:
Comitato delle regioni — Regolamento interno [AAAA/N]
regolamento interno della Corte dei conti dell’Unione europea [AAAA/N]
modifiche alle istruzioni al cancelliere del Tribunale [AAAA/N]
Se il regolamento interno è allegato a un atto, è classificato con la medesima rubrica dell'atto stesso e non gli viene assegnato alcun numero:
decisione (UE) 2015/354 del Consiglio, del 2 marzo 2015 , che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti (regolamento interno allegato all’atto)
h) Atti adottati da organismi creati da accordi internazionali
Questa sottorubrica riguarda decisioni degli organismi creati da accordi internazionali, nonché regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE). Questi atti sono contraddistinti dalla doppia numerazione (cfr. «Doppia numerazione», al punto 1.2.2).
decisione n. 1/2015 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE […] [2015/1909]
decisione n. 1/2015 del comitato misto UE-Svizzera […] [2015/542]
regolamento n. 78 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) […] [2015/145]
decisione n. 3 JP/2018 […] [2019/347]
i) Accordi interistituzionali
Gli accordi interistituzionali disciplinano alcuni aspetti della consultazione e della collaborazione tra le istituzioni dell’UE e sono il prodotto del consenso tra di esse (ossia costituiscono una forma di regolamento di procedura congiunto).
Le istituzioni decidono di pubblicare tali accordi nella serie L o nella serie C in funzione del loro contenuto, del loro ambito di applicazione e dei loro effetti.
L III — Altri atti
EFTA (Associazione europea di libero scambio)SEE (Spazio economico europeo)numerazioneEFTAnumerazioneSEEnumerazionealtri attirettificheSpazio economico europeo
Questa sottorubrica riguarda:
- decisioni adottate nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE):
decisione del Comitato misto SEE n. 159/2014 […] [2015/94]
- atti adottati nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA):
decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 226/17/COL […] [2018/564]
decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2015/CP […] [2015/2024]
- regolamento di procedura della Corte EFTA.
Questi atti, a eccezione delle regolamento di procedura della Corte EFTA, sono contraddistinti dalla doppia numerazione (cfr. «Doppia numerazione», al punto 1.2.2).
Negli atti adottati dall’Autorità di vigilanza EFTA l’anno è indicato con le ultime due cifre: n. 226/17/COL (COL sta per collegio dell’Autorità di vigilanza).
Rettifiche
Le rettifiche possono essere pubblicate in tutte o solo in alcune versioni linguistiche e possono variare a seconda delle lingue di pubblicazione. Sono gli unici documenti non sinottici pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
Alle rettifiche non viene attribuito alcun numero, dal momento che non sono considerate come atti separati. Ricevono tuttavia il numero della Gazzetta ufficiale AAAA/9NNNN, nel quale il numero progressivo di cinque cifre comincia sempre con il 9.
