2.2.1. Visti
I visti indicano le basi giuridiche dell’atto e, dove applicabile, gli atti preliminari, la trasmissione del progetto ai parlamenti nazionali e la procedura seguita.
I visti indicano:
- le basi giuridiche dell’atto, distinte in:
- atti di diritto primario (trattati, atti di adesione, protocolli allegati ai trattati) e accordi internazionali (accordi, protocolli, convenzioni ecc.) che costituiscono il fondamento generale dell’atto:
visto il trattato sull’Unione europea, [in particolare l’articolo/gli articoli …]
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [in particolare l’articolo/gli articoli …]
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, [in particolare l’articolo/gli articoli …]
visto l’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia,
Il titolo dei trattati è riprodotto integralmente (le corrispondenti sigle non sono utilizzate). Ogni atto è citato in un visto separato.
Se sono citati più trattati, è rispettato il seguente ordine di citazione: trattato sull’Unione europea, trattato sul funzionamento dell’Unione europea, trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Gli atti di diritto primario sono citati senza richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione.
Gli atti internazionali (accordi e relativi protocolli) possono essere citati in forma breve ed essere seguiti da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione;
- atti di diritto derivato che costituiscono il fondamento specifico dell’atto. Se del caso il titolo dell’atto è indicato in forma estesa e seguito da una nota in cui è indicata la Gazzetta ufficiale di pubblicazione:
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti(1),
[…]
(1)GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj.
- atti di diritto primario (trattati, atti di adesione, protocolli allegati ai trattati) e accordi internazionali (accordi, protocolli, convenzioni ecc.) che costituiscono il fondamento generale dell’atto:
- gli atti preliminari di procedura (proposte, iniziative, richieste, raccomandazioni, approvazioni o pareri previsti dai trattati ecc.), se del caso seguiti da una nota in cui è indicata la Gazzetta ufficiale di pubblicazione o la non ancora avvenuta pubblicazione:
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
[…]
(1)Parere del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(2)Parere del 17 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).Per i casi in cui il trattato preveda la consultazione di un’istituzione o di un organo, e tale consultazione conduca all’emissione di un parere, il visto corrispondente è introdotto dalle parole «visto il parere […]» e seguito da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione ovvero la dicitura «parere del [data] non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale».
Per i casi in cui il trattato preveda la consultazione di un’istituzione o di un organo, ma tale consultazione non conduca all’emissione di un parere, il visto corrispondente recita «previa consultazione […]», senza richiamo di nota né altre precisazioni;
- negli atti legislativi:
- la trasmissione del progetto ai parlamenti nazionali:
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
- la procedura seguita:
- la procedura legislativa ordinaria:
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1)
[…]
(1)Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 (GU C 87 E dell’1.4.2010, pag. 191) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 febbraio 2010 (GU C 107 E del 27.4.2010, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2010. - la procedura legislativa ordinaria, con il comitato di conciliazione:
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 24 gennaio 2011(2),
[…]
(2)Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). - la procedura legislativa speciale:
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
- la procedura legislativa ordinaria:
- la trasmissione del progetto ai parlamenti nazionali:
l visti iniziano con lettera minuscola e terminano con una virgola.