2.4. Formula relativa al carattere obbligatorio dei regolamenti

Nei regolamenti, dopo l’ultimo articolo, è inserita una formula che definisce il carattere obbligatorio dei regolamenti, con una presentazione tipografica specifica.

Nei regolamenti, dopo l’ultimo articolo, è inserita la formula seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

o

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
[Nei casi in cui un atto non sia applicabile a o in tutti gli Stati membri: per esempio, Stati membri che non partecipano all’euro — cfr. regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio —, cooperazioni rafforzate].

Questa formula non fa parte dell'ultimo articolo dell'atto e rispetta una presentazione tipografica specifica. È posizionata a parte e centrata su una larghezza del testo più corta rispetto al testo degli articoli.