3.2.1. Forme del titolo

Il titolo degli atti può essere indicato in forma estesa (costituita dal tipo di atto, il numero, l’autore, la data di adozione e l’oggetto) o in forma breve (costituita dal tipo di atto, il numero e, per la prima citazione, l’autore).

Il titolo degli atti può essere indicato in forma estesa o in forma breve.

Quando un atto è citato per la prima volta nel corpo di un altro atto, si utilizza generalmente la forma estesa del titolo, seguita sempre da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione. Nei visti, il titolo degli atti in forma estesa compare nel corpo del testo, mentre nei considerando, negli articoli e negli allegati, esso compare nella nota a piè di pagina.

Nei riferimenti a un atto già citato è invece utilizzata la forma breve del titolo dell’atto, omettendo l’indicazione dell’autore e il riferimento alla Gazzetta ufficiale.

Forma estesa

Gli elementi costitutivi del titolo degli atti indicato in forma estesa sono:

  • il tipo di atto (regolamento, direttiva ecc.),
  • il numero [sigla («UE», «Euratom», «UE, Euratom», «PESC»), anno e numero d’ordine],
  • l’autore,
  • la data di adozione (data della firma per gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio),
  • l'oggetto,
  • il numero attribuito dall’autore (per gli atti che presentano una doppia numerazione, cfr. «Doppia numerazione», al punto 1.2.2).

L’ordine degli elementi qui indicato riguarda la versione italiana; tale ordine varia a seconda delle versioni linguistiche.

Il titolo nella forma estesa è sempre accompagnato dal riferimento alla Gazzetta ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato. Nei visti, il titolo in forma estesa compare nel corpo del testo e il riferimento alla pubblicazione in una nota a piè di pagina:

visto il regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni(1) […]

(1)
GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/476/oj.

Quando un atto è citato per la prima volta in un considerando, in un articolo o in un allegato, il titolo in forma estesa compare in una nota a piè di pagina insieme al riferimento alla pubblicazione:

(14)

Si ritiene che le operazioni di finanziamento tramite titoli, quali definite dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), non contribuiscano al processo di determinazione del prezzo […]

(2)
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).
NB:

Nel titolo degli atti in forma estesa compaiono tutti gli elementi del titolo, comprese le espressioni «che modifica…» o «che abroga…», ma non i termini aggiunti sotto il titolo: «codificazione», «rifusione» ecc.

Forma breve

Il titolo degli atti è indicato in forma breve nei considerando, negli articoli e negli allegati. I suoi elementi costitutivi sono:

  • tipo di atto,
  • il numero [sigla («UE», «Euratom», «UE, Euratom», «PESC»), anno e numero d’ordine],
  • l’autore (istituzioni od organi), solo per la prima citazione,
  • il numero attribuito dall’autore (per gli atti che presentano una doppia numerazione, cfr. «Doppia numerazione», al punto 1.2.2).
(45)

Gli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici dovrebbero essere identificati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio(2).

[…]

(2)
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

Nei riferimenti ad atti già citati è utilizzata la forma breve del titolo dell’atto senza indicazione dell’autore e senza riferimento di nota:

(46)

Nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina, il regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale prevede […]

NB:

Quando la citazione riguarda un atto delegato o di esecuzione, il titolo (sia nella forma breve che in quella estesa) contiene sempre l’indicazione «delegato» o «di esecuzione»:

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

In compenso, l’indicazione «delegato» o «di esecuzione» non compare quando, all’interno del testo dell’atto, si fa riferimento all’atto stesso: «ha adottato il presente regolamento», «l’allegato del presente regolamento», «Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva», «articolo 2 della presente decisione» ecc.