3.2.3. Riferimenti alle suddivisioni degli atti

I diversi elementi di cui si compone il riferimento a un atto sono elencati in ordine decrescente (dalla suddivisione gerarchica superiore a quella inferiore).

1. I diversi elementi di cui si compone il riferimento a un atto sono elencati in ordine decrescente (dalla suddivisione gerarchica superiore a quella inferiore) e sono separati da una virgola; nel caso in cui vi siano almeno due elementi, l’ultimo è seguito anch’esso da una virgola:

l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento […]

l’articolo 2 e l’articolo 3, secondo comma, prevedono […]l’articolo 2, secondo comma, e l’articolo 3, prevedono […]

l’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

ma:

l’articolo 1 del regolamento […]

2. In caso di riferimento a più elementi appartenenti allo stesso livello gerarchico, la suddivisione è citata una sola volta:

i capi I e II
e non «il capo I e il capo II»

gli articoli 1, 4 e 9

il primo e il terzo trattino

In caso di riferimento a elementi numerati (articoli, paragrafi, lettere ecc.), è necessario distinguere l’uso delle seguenti forme di enumerazione:

  • articoli 2, 3 e 4 (enumerazione di tutti gli elementi, forma nella quale eventuali articoli bis, ter ecc. non sono compresi),
  • articoli da 2 a 4 (indicazione dell’intervallo, forma nella quale eventuali articoli bis, ter ecc. sono compresi).

3. In caso di riferimento a più elementi dello stesso livello gerarchico, fra i quali uno o più d'uno siano seguiti da ulteriori elementi di suddivisione, è necessario ripeterne la denominazione:

l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento […]
e non «gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, del regolamento […]»

l’articolo 2, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e gli articoli da 6 a 9 del regolamento […]
e non «gli articoli 2, 5, paragrafi 2 e 3, e da 6 a 9 del regolamento […]»

in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera c), […]
e non «in particolare l’articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e lettera c), […]»

4. In caso di riferimento a elementi non appartenenti allo stesso livello gerarchico ma indicati con la stessa denominazione (punti o lettere), tale denominazione non si ripete:

al punto 1.i) […]
e non «al punto 1, punto i) […]»

alla lettera A.a) […]
e non «alla lettera A, lettera a) […]»

5. In caso di riferimento a un allegato sono utilizzate le formule seguenti:

[…] le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento
e non «al presente regolamento».

L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Il testo figura nell’allegato I.

I riferimenti alle disposizioni degli allegati si presentano nel modo seguente:

[l’allegato/l’allegato I], punto 2.1.3.7, lettera a), punto iii), secondo comma, quarto trattino,

Gli accordi internazionali non ricadono sotto la definizione di «allegati»; tali atti quindi — quando se ne presenta il caso — non devono dirsi «allegati», ma si dicono «acclusi» all’atto principale:

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.