3.2.4. Riferimenti alle modifiche degli atti

Per atti menzionati nei testi della Gazzetta ufficiale si intendono gli atti nella loro versione in vigore, pertanto le note a piè di pagina contengono solo il riferimento GU della loro versione iniziale e non menzionano le modifiche successive.

Il riferimento a un atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale è un riferimento «dinamico» (versione in vigore dell’atto citato).

Tuttavia, se necessario l’autore può fare riferimento a una specifica versione dell’atto diversa da quella in vigore perché più pertinente. In tal caso, il titolo dell’atto modificativo è indicato nel testo («riferimento statico») in forma breve:

(6)

L’allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94, in seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione(5), è stato […]

[…]

(5)
Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1398/oj).