3.3.2. Aggiunte e numerazione
Quando nell’articolato di un atto esistente sono inseriti articoli, paragrafi numerati o altre suddivisioni contrassegnate da un numero o da una lettera (suddivisioni contrassegnate), si applicano regole di numerazione specifiche.
Gli articoli, i paragrafi o le altre suddivisioni contraddistinte da un numero o da una lettera inseriti nell’articolato di un atto esistente recano il numero o la lettera della suddivisione di pari livello che li precede accompagnati secondo il caso da bis, ter, quater ecc., scritti in corsivo (per la numerazione latina, cfr. lista nell’allegato B). Per esempio, gli articoli inseriti dopo l’articolo 1 sono numerati «articolo 1 bis», «articolo 1 ter» ecc. Analogamente, l’articolo inserito fra l'articolo 1 bis e l'articolo 1 ter è numerato «articolo 1 bis bis».
Regole speciali si applicano nei casi seguenti:
- gli articoli, i paragrafi numerati o le altre suddivisioni numerate eccezionalmente inseriti prima della suddivisione di pari livello che figura per prima sono denominati «articolo –1», «articolo –1 bis», «paragrafo –1», «paragrafo –1 bis», «punto –a)», «punto –a bis)» ecc.,
- il segno «–» può essere utilizzato anche in casi ancor più complessi di inserimento davanti a disposizioni con numerazione romana (esempio: inserimento di un «articolo 1 –bis» tra l’«articolo 1» e l’«articolo 1 bis».
In caso di inserimento di articoli, di paragrafi numerati o altre suddivisioni identificate da un numero o da una lettera, è opportuno astenersi dal modificare la numerazione degli articoli, dei paragrafi o delle altre suddivisioni che seguono a causa dei riferimenti a quest’ultimi che potrebbero essere contenuti in altri atti. Soltanto nell’ambito delle codificazioni o delle rifusioni è opportuno procedere a una nuova numerazione.
(Fonte: Manuale comune, punto C.8.3.2.)