3.5.2. Elenchi di atti

In caso di elenco di più atti dello stesso tipo e dello stesso autore, l’autore è indicato una sola volta.

In caso di elenco di più atti dello stesso tipo e dello stesso autore, l’autore è indicato una sola volta.

regolamenti (CE) n. 715/2007(7) e (CE) n. 595/2009(8) del Parlamento europeo e del Consiglio

La sigla è invece parte del numero dell’atto (cfr. punto 1.2.2), e pertanto, in caso di elenco di più atti, va ripetuta per ogni atto:

regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 223/2009

È preferibile elencare gli atti in ordine cronologico.