3.7. Accordi internazionali
Gli accordi internazionali possono essere collegati a un atto di diritto derivato che ne reca l’approvazione.
Gli accordi internazionali possono essere collegati a un atto di diritto derivato (generalmente una decisione o un regolamento) che ne reca l’approvazione. Gli accordi internazionali così pubblicati sono «acclusi» (non «allegati») agli atti principali.
Gli accordi internazionali sono oggetto di lunghe e complesse negoziazioni, pertanto, una volta firmati, non possono essere modificati in alcun caso.
Negli atti di diritto primario (trattati, accordi internazionali ecc.), la data è introdotta dall’avverbio «addì» ed è scritta per esteso in lettere (cfr. punto 2.5).