5.9.1. Riferimenti alla normativa dell’Unione europea
Nelle pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale, i titoli degli atti possono essere citati in maniera meno vincolante.
Presentazione dei diversi enunciati
Per la presentazione dei riferimenti alla normativa dell’Unione nei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale e per la numerazione degli atti, cfr. Parte prima.
Nelle pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale, i titoli degli atti possono essere citati in maniera meno vincolante. È tuttavia necessario notare che in tutti i casi alcuni elementi costitutivi del titolo dell’atto (denominazione dell’atto, numero, autore e titolo) non sono separati da virgole e che il titolo non è seguito da una virgola. La data dell’atto è invece racchiusa tra virgole:
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dispone che […]
Il regolamento (UE) n. 1204/2009 dispone che […]
Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, sull’attuazione del regime comunitario delle franchigie doganali dispone che […]
Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio sull’attuazione del regime comunitario delle franchigie doganali dispone che […]
Il regolamento (CE) n. 1186/2009 relativo al regime comunitario delle franchigie doganali dispone che […]
Nulla vieta ovviamente l’impiego di virgole, necessarie per la sintassi, all’interno di un titolo:
Il regolamento (CE) n. 1307/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che stabilisce, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca dispone che […]
Negli atti modificatori, il titolo dell’atto deve parimenti formare un unico blocco (senza punteggiatura fra i diversi elementi degli atti modificati, a eccezione della data):
Il regolamento (UE) n. 1204/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 968/2006 relativo alle modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio che istituisce un regime temporaneo di ristrutturazione dell’industria zuccheriera nella Comunità europea […]
Uso di «e» o «da… a…»
Nelle pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale, quando vi è un raggruppamento di vari regolamenti, articoli ecc., l’uso delle forme «e» o «da … a …» è determinato dalle regole seguenti:
- fino a tre numeri, utilizzare «e» e indicare tutti i numeri:
i regolamenti (UE) 2015/17, (UE) 2015/18 e (UE) 2015/19
(atti relativi allo stesso ambito)i regolamenti (UE) 2015/17, (UE) 2015/18 e (UE) 2015/19 e (UE, Euratom) 2015/623
(atti relativi ad ambiti differenti)gli articoli 2, 3 e 4 (e non «gli articoli da 2 a 4»);
- oltre:
i regolamenti da (UE) 2016/52 a (UE) 2016/56
gli articoli da 2 a 8
Si deve evitare in tutti i casi il trattino in questo tipo di indicazione; una forma come «i regolamenti (UE) 2016/52-2016/56» può infatti significare sia 2016/52 e 2016/56, sia da 2016/52 a 2016/56. La precisione impone quindi l’utilizzo esclusivo delle forme «e» o «da … a …».
Riferimenti alla Gazzetta ufficiale
Cfr. punto 3.1.