5.9.2. Riferimenti ai trattati

Nei rinvii agli articoli dei trattati, bisogna prestare particolare attenzione alle diverse tappe storiche, segnatamente per quanto riguarda le rinumerazioni del trattato UE.

Nei rinvii agli articoli dei trattati, bisogna prestare particolare attenzione alle diverse tappe storiche, segnatamente per quanto riguarda le rinumerazioni del trattato UE. Infatti, dopo ogni modifica dei trattati, gli atti anteriori alla modifica devono conservare la loro numerazione e il loro titolo di origine.

Trattato di Parigi (1952)
(Firma: 18.4.1951, entrata in vigore: 23.7.1952)

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) è stata istituita dal trattato di Parigi, scaduto il 23 luglio 2002.

Trattati di Roma (1958)
(Firma: 25.3.1957, entrata in vigore: 1.1.1958)

La Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom o CEEA) sono state create dai trattati di Roma.

Trattato di Bruxelles (1967)
(Firma: 8.4.1965, entrata in vigore: 1.7.1967)

Il trattato di Bruxelles, noto anche come «trattato di fusione», mirava a modernizzare le istituzioni europee mediante la costituzione di una Commissione e un Consiglio unici per le tre Comunità esistenti all’epoca (CECA, CEE e Euratom). È stato abrogato dal trattato di Amsterdam.

Trattato di Maastricht (1993)
(Firma: 7.2.1992, entrata in vigore: 1.11.1993)

In occasione dell’entrata in vigore del trattato di Maastricht, o «trattato sull’Unione europea» (trattato UE, o TUE), l’indicazione «Comunità economica europea» è stata sostituita da «Comunità europea». Il trattato CEE è stato modificato in trattato CE.

Il trattato UE conteneva solo articoli contraddistinti da lettere o da lettere e numeri: «articolo A o articolo K.1 del trattato UE»). Bisognava evitare riferimenti sbagliati del tipo «articolo 130 A del trattato sull’Unione europea», che era un riferimento al trattato CE.

Parimenti, non bisognava utilizzare la formula «come modificato dal trattato UE» (bisognava scrivere ad esempio «articolo 130 A del trattato CE» e non «articolo 130 A del trattato CE così come modificato dal trattato UE»).

Trattato di Amsterdam (1999)
(Firma: 2.10.1997, entrata in vigore: 1.5.1999)

Ai sensi dell’articolo 12 del trattato di Amsterdam, il trattato UE è stato oggetto di una rinumerazione degli articoli (articoli A, B, C … rinumerati in articoli 1, 2, 3 …), in base a una tabella di concordanza figurante in tale trattato.

tip:

Trattato di Amsterdam: https://publications.europa.eu/s/fp3U

Trattato di Nizza (2003)
(Firma: 26.2.2001, entrata in vigore: 1.2.2003)

Il trattato di Nizza mirava a riformare le istituzioni in modo che l’UE potesse continuare a funzionare efficacemente dopo l’allargamento a 25 Stati membri.

Trattato di Lisbona (2009)
(Firma: 13.12.2007, entrata in vigore: 1.12.2009)

Ai sensi dell’articolo 5 del trattato di Lisbona, il trattato UE è stato di nuovo oggetto di una rinumerazione, in base a una tabella di concordanza allegata al trattato di Lisbona.

Il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE, o TCE) è stato modificato e rinominato «trattato sul funzionamento dell’Unione europea» (trattato FUE, o TFUE).

La nozione di «Comunità europea» ai sensi del trattato CE è stata sostituita da «Unione europea». Pertanto, i termini «comunitaria/e» e «della Comunità» devono essere sostituiti con «dell’Unione» o con il neologismo «unionale»:

la politica dell’Unione (e non la politica comunitaria)

le monete degli Stati terzi (e non le monete di Stati non comunitari)

NB:

«Comunità» e «comunitario» restano tuttavia ammessi con riferimento alla Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom) e tali devono rimanere nei riferimenti storici.