9.5.1. Istituzioni e organi

Le istituzioni e gli organi devono essere citati nell’ordine protocollare.

Le istituzioni e gli organi devono essere citati nell’ ordine protocollare.

L’elenco che segue contiene le denominazioni ufficiali secondo l’ordine prescritto a partire dal 1º dicembre 2009 (in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona). Questo elenco è seguito da una tabella e presenta le varie denominazioni usate in funzione del contesto, le abbreviazioni e l’indicazione della sede.

a) Istituzioni

info:
Tre Consigli da non confondere

Nell’Unione europea

Consiglio europeo

Riunioni dei capi di Stato o di governo (presidenti o primi ministri) e del presidente della Commissione europea (di norma, quattro volte all’anno). Queste riunioni sono note anche con il nome di «vertici». Il Consiglio europeo fissa gli orientamenti politici generali dell’Unione.

Consiglio dell’Unione europea

È in seno a questa istituzione che si riuniscono regolarmente i ministri degli Stati membri in funzione degli argomenti trattati. È il più importante centro di decisione politica dell’Unione, nel quale si decide la maggior parte della legislazione europea.

Fuori dell’Unione europea

Consiglio d’Europa

Organizzazione intergovernativa che non è un’istituzione dell’Unione europea.

b) Organo di politica esterna

c) Organi consultivi

d) Altri organi

Tabella 1. Istituzioni e organi — Le varie denominazioni
Denominazione completa Denominazione abbreviata(1) Abbreviazione Sede
Parlamento europeo Parlamento PE Strasbourg(2)
Consiglio europeo Bruxelles
Consiglio dell’Unione europea Consiglio
NB:

Nei testi divulgativi:

  • Consiglio dei ministri (in senso largo)

  • Consiglio [dei ministri] (per materia, per esempio: «agricoltura»)

Bruxelles
Commissione europea Commissione Bruxelles(3)
Corte di giustizia dell’Unione europea (istituzione) Corte di giustizia CGUE Lussemburgo
  • Corte di giustizia (istanza

Corte Lussemburgo
  • Tribunale

Lussemburgo
Banca centrale europea Banca centrale, Banca BCE Francoforte sul Meno
Corte dei conti europea(4)

Nella Gazzetta ufficiale: Corte dei conti

Corte dei conti, Corte Lussemburgo
Servizio europeo per l’azione esterna SEAE Bruxelles
Comitato economico e sociale europeo Comitato CESE(5) Bruxelles
Comitato europeo delle regioni(6)

Nella Gazzetta ufficiale, serie L: Comitato delle regioni

Comitato CdR Bruxelles
Banca europea per gli investimenti Banca BEI Lussemburgo
Mediatore europeo Mediatore Strasbourg(7)
Garante europeo della protezione dei dati Garante europeo, Garante GEPD Bruxelles
Comitato europeo per la protezione dei dati Comitato EDPB Bruxelles
Procura europea EPPO Lussemburgo
Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca Bucarest
(1)

La denominazione abbreviata può essere utilizzata solo quando non c’è possibilità di confusione (soprattutto per «Corte» e «Comitato»). In ogni caso l’enunciato completo deve sempre essere utilizzato alla prima citazione.

(2)

La sede del Parlamento europeo è a Strasburgo. Sessioni speciali sono organizzate a Bruxelles. Il segretariato generale si trova a Lussemburgo.

(3)

La sede della Commissione è a Bruxelles; vari servizi si trovano a Lussemburgo.

(4)

«Corte dei conti europea» è la denominazione corrente generalmente utilizzata; la denominazione ufficiale nei testi giuridici, anche se la si incontra raramente, è «Corte dei conti dell’Unione europea» (fino al 30.11.2009: «Corte dei conti delle Comunità europee»). Nella Gazzetta ufficiale è utilizzata la forma semplice «Corte dei conti».

(5)

Non utilizzare Ecosoc. Non si deve più usare la forma semplice «Comitato economico e sociale» né la sigla CES.

(6)

«Comitato europeo delle regioni» è la denominazione generalmente utilizzata. Nei testi giuridici e nella Gazzetta ufficiale, serie L, si utilizza la denominazione ufficiale «Comitato delle regioni». L’abbreviazione in uso (CdR) non va modificata (come richiesto dal Comitato stesso).

(7)

La sede del Mediatore è quella del Parlamento europeo.