9.5.1. Istituzioni e organi
Le istituzioni e gli organi devono essere citati nell’ordine protocollare.
Le istituzioni e gli organi devono essere citati nell’ ordine protocollare.
L’elenco che segue contiene le denominazioni ufficiali secondo l’ordine prescritto a partire dal 1º dicembre 2009 (in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona). Questo elenco è seguito da una tabella e presenta le varie denominazioni usate in funzione del contesto, le abbreviazioni e l’indicazione della sede.
a) Istituzioni
-
il Consiglio europeo
presidente del Consiglio europeo
-
la Corte di giustizia dell’Unione europea
la Corte di giustizia
il Tribunale
NB:Il Tribunale della funzione pubblica, creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale.
Nell’Unione europea
Riunioni dei capi di Stato o di governo (presidenti o primi ministri) e del presidente della Commissione europea (di norma, quattro volte all’anno). Queste riunioni sono note anche con il nome di «vertici». Il Consiglio europeo fissa gli orientamenti politici generali dell’Unione.
È in seno a questa istituzione che si riuniscono regolarmente i ministri degli Stati membri in funzione degli argomenti trattati. È il più importante centro di decisione politica dell’Unione, nel quale si decide la maggior parte della legislazione europea.
Fuori dell’Unione europea
Organizzazione intergovernativa che non è un’istituzione dell’Unione europea.
b) Organo di politica esterna
-
Servizio europeo per l’azione esterna
alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
c) Organi consultivi
d) Altri organi
Denominazione completa | Denominazione abbreviata(1) | Abbreviazione | Sede |
---|---|---|---|
Parlamento europeo | Parlamento | PE | Strasbourg(2) |
Consiglio europeo | — | — | Bruxelles |
Consiglio dell’Unione europea | Consiglio
NB:
Nei testi divulgativi:
|
— | Bruxelles |
Commissione europea | Commissione | — | Bruxelles(3) |
Corte di giustizia dell’Unione europea (istituzione) | Corte di giustizia | CGUE | Lussemburgo |
|
Corte | — | Lussemburgo |
|
— | — | Lussemburgo |
Banca centrale europea | Banca centrale, Banca | BCE | Francoforte sul Meno |
Corte dei conti europea(4) Nella Gazzetta ufficiale: Corte dei conti |
Corte dei conti, Corte | — | Lussemburgo |
Servizio europeo per l’azione esterna | — | SEAE | Bruxelles |
Comitato economico e sociale europeo | Comitato | CESE(5) | Bruxelles |
Comitato europeo delle regioni(6) Nella Gazzetta ufficiale, serie L: Comitato delle regioni |
Comitato | CdR | Bruxelles |
Banca europea per gli investimenti | Banca | BEI | Lussemburgo |
Mediatore europeo | Mediatore | — | Strasbourg(7) |
Garante europeo della protezione dei dati | Garante europeo, Garante | GEPD | Bruxelles |
Comitato europeo per la protezione dei dati | Comitato | EDPB | Bruxelles |
Procura europea | — | EPPO | Lussemburgo |
Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca | — | — | Bucarest |
La denominazione abbreviata può essere utilizzata solo quando non c’è possibilità di confusione (soprattutto per «Corte» e «Comitato»). In ogni caso l’enunciato completo deve sempre essere utilizzato alla prima citazione.
La sede del Parlamento europeo è a Strasburgo. Sessioni speciali sono organizzate a Bruxelles. Il segretariato generale si trova a Lussemburgo.
La sede della Commissione è a Bruxelles; vari servizi si trovano a Lussemburgo.
«Corte dei conti europea» è la denominazione corrente generalmente utilizzata; la denominazione ufficiale nei testi giuridici, anche se la si incontra raramente, è «Corte dei conti dell’Unione europea» (fino al 30.11.2009: «Corte dei conti delle Comunità europee»). Nella Gazzetta ufficiale è utilizzata la forma semplice «Corte dei conti».
Non utilizzare Ecosoc. Non si deve più usare la forma semplice «Comitato economico e sociale» né la sigla CES.
«Comitato europeo delle regioni» è la denominazione generalmente utilizzata. Nei testi giuridici e nella Gazzetta ufficiale, serie L, si utilizza la denominazione ufficiale «Comitato delle regioni». L’abbreviazione in uso (CdR) non va modificata (come richiesto dal Comitato stesso).
La sede del Mediatore è quella del Parlamento europeo.