9.5.3. Organismi decentrati
Gli organismi decentrati (agenzie) sono istituiti con un atto legislativo distinto per svolgere un compito determinato.
Gli organismi decentrati sono istituiti con un atto legislativo distinto per svolgere un compito determinato.
Sono citati nell’ordine alfabetico della lingua di pubblicazione.
Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche.
L’atto di riferimento, in linea di principio, è l’atto istitutivo. Se quest’ultimo è oggetto di una «rifusione» o di una «codificazione» oppure è stato abrogato e sostituito da un nuovo atto, tale atto modificato diventa il nuovo atto di base (l’atto istitutivo originale viene indicato tra parentesi come promemoria).
La modifica può assumere diverse forme, ossia:
- «rettifica», «atto modificativo» (o altro): modifiche dell’atto di base relative alla denominazione, all’abbreviazione o alla sede,
- «modifica della grafia»: nel regolamento di base è stata modificata la grafia dell’organismo in questione affinché sia conforme alle convenzioni di scrittura interistituzionale, in particolare alle regole relative a lettere maiuscole e minuscole (con l’accordo dei giuristi linguisti del Consiglio non è necessaria una rettifica).
Cfr. anche la decisione 2004/97/CE, Euratom, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici e agenzie dell’Unione europea (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 15).
Politica estera e di sicurezza comune
Denominazione | Abbreviazione | Sede | Atto di riferimento (atto istitutivo) (1) |
Modifiche(2) |
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Agenzia europea per la difesa | AED | Bruxelles | GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55 (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17) |
|
Centro satellitare dell’Unione europea | Satcen | Torrejón de Ardoz | GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5) |
Modifica della grafia |
Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza | IUESS | Parigi | GU L 41 del 12.2.2014, pag. 13 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 1) |
L’atto di riferimento, in linea di principio, è l’atto istitutivo. Se quest’ultimo è oggetto di una «rifusione» o di una «codificazione» oppure è stato abrogato e sostituito da un nuovo atto, tale atto modificato diventa il nuovo atto di base (l’atto istitutivo originale viene indicato tra parentesi come promemoria).
La modifica può assumere diverse forme, ossia:
- «rettifica», «atto modificativo» (o altro): modifiche dell’atto di base relative alla denominazione, all’abbreviazione o alla sede,
- «modifica della grafia»: nel regolamento di base è stata modificata la grafia dell’organismo in questione affinché sia conforme alle convenzioni di scrittura interistituzionale, in particolare alle regole relative a lettere maiuscole e minuscole (con l’accordo dei giuristi linguisti del Consiglio non è necessaria una rettifica).