9.5.4. Agenzie esecutive
Le agenzie esecutive sono entità giuridiche costituite per un periodo determinato al fine di essere incaricate di determinati compiti.
Le agenzie esecutive sono entità giuridiche istituite dalla Commissione secondo il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1), per svolgere determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi dell’Unione europea. Queste agenzie hanno una durata determinata.
Denominazione | Abbreviazione | Sede | Atto di riferimento (+ rettifica o atto modificativo) |
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Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca | ERCEA(*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI | Eismea(*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente | CINEA(*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura | EACEA(*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva europea per la ricerca | REA(*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale | HADEA(*) | Bruxelles | GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9 |
(*)
Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche.